L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, ha integrato la disciplina su “quota 100” prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data”.
Hanno diritto i lavoratori del settore pubblico e privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS, o alla Gestione separata.
Si ricorda che non possono accedere alla pensione anticipata Quota 102 :
-
il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria,
-
il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i
-
il personale della Guardia di finanza.
E’ prevista una c.d. finestra di decorrenza diversificata come per quota 100, di :
-
3 mesi per il settore privato
-
6 mesi per il settore pubblico
a partire dalla data di maturazione dei requisiti.
La circolare INPS n. 38 precisa che si confermano, come per quota 100, le seguenti indicazioni:
-
facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019;
-
divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3), i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019.
Contributi
Per Quota 102 è valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo a tali date.
Quota 102 per i titolari di assegno ordinario di invalidità
L’istituto ricorda che l’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi detta pensione anticipata, come Quota 100 e Quota 102
E’ possibile per chi ha maturato i requisiti per quota 102 prima di ottenere l’assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stress richiedere la pensione SOLO in caso di cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari
Restano confermate le disposizioni relative al pagamento di TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata con Quota 102 già in vigore per quota 100.
Il termine di pagamento dei TFS/TFR decorre non dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della pensione cioè il momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.
Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Decorsi i 12 o 24 mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, per il pagamento della prestazione previdenziale.
Ugualmente resta ferma, la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.
Commenti recenti