ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
Decreto-Legge n.79/2021
L’assegno temporaneo per figli minori è una misura di natura transitoria, in vigore dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, rivolta alle famiglie con figli minori che non beneficiano degli assegni al nucleo familiare (ANF).
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Per accedere all’assegno temporaneo il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui e il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
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essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
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essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
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essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;
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essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con altre misure economiche per i figli a carico erogate dalle regioni.
LA DOMANDA
Il richiedente deve presentare domanda
telematica all’INPS dal 1° luglio 2021.
La prestazione decorre dal mese di presentazione della richiesta. Prorogata la scadenza della consegna delle domande al 31 ottobre 2021, per beneficiare delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
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